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Channel: I COSTI DEL LAVORO
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SCONTO IRAP STAGIONALI-FLASH

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L’art. 1.73°comma l. 208/2015 (Legge Stabilità 2016) ha introdotto una speciale deduzione IRAP per “lavoratori stagionali”.
Si rinvia a future Circolari ministeriali la definizione di “lavoratori stagionali”, per capire se, con tale riferimento, il legislatore ha inteso rinviare al DPR 1525/63, ovvero alle disposizioni di CCNL, ovvero se il legislatore abbia, al contrario, coniato una definizione nuova, propria, ai fini fiscali.
Qui basterà ricordare, per il momento, che la Legge di Stabilità 2015 prevede la deduzione IRAP al 70% “per ogni lavoratore stagionale impiegato per almeno 120 gg. per due periodi di imposta, a decorrere dal secondo contratto stipulato con lo stesso Datore di Lavoro nell’arco di due anni a partire dalla data di cessazione del precedente contratto”.
In assenza di chiarimenti ministeriali, si citano due note emesse dal Ministero competente durante due question time:
-Risposta a Interpellanza 28/1/2016: Il Ministero competente ha chiarito che il calcolo dei 120 gg., utile per la deduzione in esame, deve intendersi riferito ai giorni effettivi di impiego, computando anche quelli relativi al primo contratto di assunzione. In quella interpellanza è stato chiarito che la norma vale a decorrere dal periodo d’imposta 2016: pertanto, uno stesso Datore di Lavoro, che rinnovi un contratto di lavoro nell’anno 2016 allo stesso lavoratore stagionale (già assunto nel 2015), potrà fruire della deduzione IRAP;
-Risposta a question time (Commissione Finanze) del 25/2/2016: In questa occasione, il Ministero ha specificato che la “seconda decorrenza utile” (di cui parla la legge) per la fruizione della deduzione IRAP è integrata dal “secondo contratto di assunzione” (stagionale) stipulato nel 2016 tra lo stesso Datore di Lavoro e lo stesso Lavoratore (presupponendo, evidentemente, una prima stipula nel 2015).
In questo senso, si riconosce una parziale efficacia retroattiva della norma, in quanto proiettata su periodi (come il 2015) certamente previgenti, purchè il Lavoratore “beneficiato” sia comunque stato impiegato per almeno 120 giorni nei due anni per due periodi di imposta).
Questa è la cronaca in sede politica.
Ora, si attende di conoscere se e come tali indicazioni espresse in via parlamentare andranno a consolidarsi in sede amministrativa per l’operatività fiscale corrente.


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