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Channel: I COSTI DEL LAVORO
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CONTRATTI DI PROSSIMITA' ATTENTI AI RIFLESSI DURC ...

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L’art. 1.1175°comma l. 296/2006 richiede, ai fini della fruizione dei benefici normativi e contributivi, non solo il possesso del DURC, ma anche l’osservanza “degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”.
Ci si è chiesti quali riflessi possano spiegare a questo fine i cd “contratti di prossimità” ex. art. 8 DL 138/2011, speciali “accordi aziendali” che consentono la deroga a taluni specifici istituti inderogabili (orario di lavoro, mansioni etc.).
Il Ministero del Lavoro, nell’Interpello nr. 8/2016, ha confermato che tali specialissime “intese sindacali in deroga” sono competenti per disciplinare solo alcune specifiche materie, tassativamente definite dalla legge, senza poter mai derogare alle norme costituzionali ed europee in materia di lavoro.
In questo senso, è stato ritenuto invalido un “accordo di prossimità” che puntava a rideterminare (in deroga alle norme di legge) le retribuzioni imponibili ai fini previdenziali ex. l. 338/89 e l. 549/95.
Ai fini dell’art. 1.1175°comma l. 296/06, rilevano, pertanto, solo gli “accordi collettivi” (anche in deroga) conclusi secondo canoni di legittimità: pertanto, l’osservanza dell’illegittimo “accordo di prossimità” preclude all’Azienda il rilascio del DURC e la fruizione delle connesse agevolazioni contributive.


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