*SINTESI DEL CONTRIBUTO DELL’AVV. COLOMBO IN DIRITTO & PRATICA DEL LAVORO 9/2016
Se un Dipendente subìva un demansionamento prima del 25/6/15, ovvero nel vigore della precedente versione dell’art. 2103 Codice Civile, come incide, su questa situazione, la riforma del Jobs Act?
Quali riflessi sulla fattispecie dopo il 25/6/15 (data di entrata in vigore del Jobs Act)? Sul punto, la giurisprudenza si è divisa.
Da un lato, Tribunale di Roma 30/9/2015 ha presupposto la “natura permanente” della condotta illecita costituente “demansionamento”. Ciò premesso, il Tribunale capitolino ha dedotto la necessità che l’illiceità della condotta vada valutata secondo la normativa giorno per giorno vigente.
Di conseguenza, dopo il 25/6/2015, la stessa condotta può essere qualificata come “illecita”, solo se ricorrono i presupposti previsti dalla nuova norma formulata dal D.lgs. 81/15; altrimenti, l’illiceità cessa (ovviamente, l’illiceità resta fino al 25/6/2015).
Dall’altro, Tribunale di Ravenna 22/9/2015 è pervenuto alla conclusione esattamente opposta.
Secondo quest’ultimo Tribunale il giudizio di illiceità della condotta di demansionamento va condotto sulla base della norma di legge vigente al momento dell’inizio della condotta, senza che possa avere alcun riflesso la modifica successiva (25/6/2015).
La controversia è aperta. Nelle prossime settimane e nei prossimi mesi, vi daremo conto degli sviluppi.
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DEMANSIONAMENTO A CAVALLO DELL'ENTRATA IN VIGORE DEL JOBS ACT: GIUDICI DIVISI-FLASH*
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