Con Nota nr. 1501/2015, l’INAIL ha formulato alcuni concetti che sono di non immediata lettura e intellegibilità.
Per una migliore comprensione ai fini pratici, è giocoforza coordinare il contenuto della nota citata con altri atti INAIL, in particolare con la Circolare 66/2008.
Dal combinato disposto di questi atti, infatti, si ricava un quadro decisamente completo ed esaustivo degli orientamenti applicativi in punto di assicurabilità INAIL del Socio Amministratore Unico, come emersi a partire da Circolare INAIL nr. 66/2008.
E’ opportuno integrare il testo della nota con il conforme contenuto della Circolare da ultimo richiamata, per avere una visione completa del quadro della normativa applicabile al caso descritto sopra. In forza dei consolidati orientamenti interpretativi (INAIL, ma anche della giurisprudenza di legittimità), il Socio impegnato in attività di tipo manuale è tenuto ad assicurarsi all’ INAIL, a prescindere dalla sussistenza o meno di un rapporto di lavoro subordinato.
Viceversa, per i Soci, che, in modo permanente o avventizio, e senza partecipare materialmente al lavoro, sovraintendono a quello degli altri, l’obbligo assicurativo sussiste solo nell’ipotesi in cui lo svolgimento di tale attività venga sviluppata espressamente e formalmente in forma subordinata.
Ai fini degli obblighi di assicurazione INAIL, queste regole si applicano direttamente al Socio Unico.
Non ricorrendo nessuno di queste condizioni, il Socio è assicurabile all’INAIL a titolo di “collaboratore para-subordinato” A disposizione per approfondimenti
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ASSICURAZIONE INAIL SOCIO UNICO AMMINISTRATORE-RIEPILOGO
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