*ESEMPLIFICAZIONE CONTENUTO DI CIRC. MIN. LAV. 23/2011
Caso:
Tizio, Meccanico, viene scoperto dalla DTL con un Dipendente in nero. La DTL lo sanziona, tra le altre cose, per mancata istituzione del LUL e per mancata consegna dei prospetti paga, applicando congiuntamente le due sanzioni. Tizio, con il proprio Consulente, contesta questo modus procedendi presso la Direzione della DTL, asserendo che, in assenza del LUL, non gli poteva essere contestato (per logica) la mancata consegna del prospetto paga. Chi ha ragione?
Risposta:
Lasciamo stare le sanzioni per “lavoro nero”, occupiamoci solo dei profili LUL e prospetto paga.
Per questo caso, il Ministero del Lavoro, con la Circolare 23/2011, ha avuto modo di precisare che, non essendosi il Datore avvalso della facoltà prevista dall’art. 39.5°comma DL 112/2008 di adempiere agli obblighi ex. l. 4/1953 tramite la consegna del LUL, le sanzioni amministrative ex. art. 39.7°comma DL 112/2008 (LUL, come modificate dal D.lgs. 151/15) e quelle previste ex. art. 5 l. 4/1953 si applicano distintamente e cumulativamente.
La conferma di questo modus procedendi sia ha dalla versione dell’art. 5 l. 4/1953, come modificata dall’art. 22.7°comma D.lgs. 151/2015.
Merita di essere riportata, in questo caso, la metodica di conteggio delle sanzioni. Nel caso specifico, si abbandona l’applicazione “cumulo di sanzioni” ex. art. 8.2°comma l. 689/81 riferita dalla Circolare 23/11 e si segue il diverso conteggio previsto dall’art. 22.7°comma D.lgs. 151/15:
-Previsione base: Sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 1.500 euro.
-Violazione riferita a più di cinque lavoratori ovvero a un periodo superiore a sei mesi: la sanzione va da 500 a 3.000 euro.
-Violazione riferita a più di dieci lavoratori ovvero a un periodo superiore a dodici mesi: la sanzione va da 1.000 a 6.000 euro.
Per il caso di mancata consegna del prospetto paga, invece, le sanzioni sono le seguenti:
-Violazione riferita a più di cinque lavoratori ovvero a un periodo superiore a sei mesi: Sanzione da 600 a 3.600 euro;
-Violazione riferita a più di dieci lavoratori ovvero a un periodo superiore a dodici mesi: Sanzione va da 1.200 a 7.200 euro.
Da ultimo, si precisa che la condotta non pare in nessun modo “regolarizzabile” tramite diffida ex. art. 13 D.lgs. 124/2004 (come modificata dall’art. 33 l. 183/2010).