Si sente continuamente ripetere nella pubblicistica specializzata, nei siti web, che “la contestazione disciplinare non è modificabile”: ma cosa significa questo all’atto pratico?
Vediamo di fare un brevissimo punto dopo l’ultimo importante pronunciamento della Corte di Cassazione, in sentenza nr. 13580/2016.
L’immodificabilità riguarda i fatti, ovvero la “narrazione” e la ricostruzione degli avvenimenti oggetto della contestazione; non la loro valutazione giuridica.
Ci spieghiamo meglio.
Se un’Azienda contesta ad un Dipendente di aver rubato € 100, la Stessa non può poi emettere la sanzione disciplinare perchè … ha insultato un Collega. Il fatto, ben inteso, può essere davvero concomitante, ma, ai fini della procedura disciplinare, “immodificabilità” significa essenzialmente che la contestazione, se è iniziata per il furto, deve proseguire sul furto, non per altro fatto.
Una volta provato il furto, poi, il Datore può sempre riservarsi ogni valutazione utile in ordine alla sanzione disciplinare applicabile, ovviamente nel rispetto del principio di “proporzionalità” fissato dall’art. 7 l. 300/70: in sede finale, cioè, il Datore può ritenere più idonea una diversa sanzione rispetto a quella prefigurata: la sospensione in luogo della multa; e, nei casi più gravi, anche il licenziamento (queste valutazioni attengono a quella che in gergo tecnico si chiama “qualificazione giuridica” dei fatti).
In altre parole, l’ “immodificabilità” riguarda i fatti, non la loro valutazione/ponderazione ai fini della migliore sanzione disciplinare applicabile. In questo senso:
Vediamo di fare un brevissimo punto dopo l’ultimo importante pronunciamento della Corte di Cassazione, in sentenza nr. 13580/2016.
L’immodificabilità riguarda i fatti, ovvero la “narrazione” e la ricostruzione degli avvenimenti oggetto della contestazione; non la loro valutazione giuridica.
Ci spieghiamo meglio.
Se un’Azienda contesta ad un Dipendente di aver rubato € 100, la Stessa non può poi emettere la sanzione disciplinare perchè … ha insultato un Collega. Il fatto, ben inteso, può essere davvero concomitante, ma, ai fini della procedura disciplinare, “immodificabilità” significa essenzialmente che la contestazione, se è iniziata per il furto, deve proseguire sul furto, non per altro fatto.
Una volta provato il furto, poi, il Datore può sempre riservarsi ogni valutazione utile in ordine alla sanzione disciplinare applicabile, ovviamente nel rispetto del principio di “proporzionalità” fissato dall’art. 7 l. 300/70: in sede finale, cioè, il Datore può ritenere più idonea una diversa sanzione rispetto a quella prefigurata: la sospensione in luogo della multa; e, nei casi più gravi, anche il licenziamento (queste valutazioni attengono a quella che in gergo tecnico si chiama “qualificazione giuridica” dei fatti).
In altre parole, l’ “immodificabilità” riguarda i fatti, non la loro valutazione/ponderazione ai fini della migliore sanzione disciplinare applicabile. In questo senso:
-Cass. 7105/1994;
-Cass. 21795/2009;
-Cass. 6499/2011;
-Cass. 17086/2012;
-Cass. 13680/2015;
-Cass. 13580/2016.
-Cass. 21795/2009;
-Cass. 6499/2011;
-Cass. 17086/2012;
-Cass. 13680/2015;
-Cass. 13580/2016.