Il Tribunale di Padova, con sentenza 4/5/2016 (Giudice Perrone) ha precisato che, all’indomani del “superamento” da parte della legge 92/2012 della cd “stabilità reale” garantita dall’art. 18 l. 300/70, la prescrizione per i crediti di lavoro dei Dipendenti inizia a decorrere solo dopo la cessazione del rapporto e non durante il rapporto.
Questo, in coerenza con l’orientamento fissato a suo tempo dalla Corte Costituzionale con sentenza nr. 63/1966.
Naturalmente, il ragionamento vale anche per i rapporti insorti all’indomani dell’entrata in vigore del D.lgs. 22/2015 (contratto di lavoro a tutele crescenti).
Raccomandiamo, comunque, prudenza: la delicatezza della materia esige, infatti, l’ausilio del Legale.
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LA PRESCRIZIONE DEI DIRITTI DEL LAVORATORE-LE PRECISAZIONI DEL TRIBUNALE DI PADOVA
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