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Channel: I COSTI DEL LAVORO
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L'ABITAZIONE DELL'IMPIEGATO COMMERCIALE NON COSTITUISCE UNITA' PRODUTTIVA AUTONOMA, AI FINI DELLA TUTELA CONTRO IL LICENZIAMENTO-IL PARERE DELLA CASSAZIONE (DEC. 15211/2016)

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Alle Aziende con più di 15 Dipendenti, si applicano le cd “tutele crescenti” contro il licenziamento legittimo ex D.lgs. 23/2015 (art. 9.1°comma D.lgs. 23/2015) secondo le disposizioni (ancora in vigore) dell’art. 18.8-9 comma legge 300/70.
Tale articolo dispone:

Le disposizioni dei commi dal quarto al settimo si applicano al datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, che in ciascuna sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo nel quale ha avuto luogo il licenziamento occupa alle sue dipendenze più di quindici lavoratori o più di cinque se si tratta di imprenditore agricolo, nonché al datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, che nell'ambito dello stesso comune occupa più di quindici dipendenti e all'impresa agricola che nel medesimo ambito territoriale occupa più di cinque dipendenti, anche se ciascuna unità produttiva, singolarmente considerata, non raggiunge tali limiti, e in ogni caso al datore di lavoro, imprenditore e non imprenditore, che occupa più di sessanta dipendenti.
Ai fini del computo del numero dei dipendenti di cui all'ottavo comma si tiene conto dei lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato parziale per la quota di orario effettivamente svolto, tenendo conto, a tale proposito, che il computo delle unità lavorative fa riferimento all'orario previsto dalla contrattazione collettiva del settore. Non si computano il coniuge e i parenti del datore di lavoro entro il secondo grado in linea diretta e in linea collaterale. Il computo dei limiti occupazionali di cui all'ottavo comma non incide su norme o istituti che prevedono agevolazioni finanziarie o creditizie.

Con decisione 15211/2016, la Cassazione ha escluso che, ai fini dell’art. 18 citato, l’abitazione dove l’impiegato commerciale svolge attività di contatto con i Clienti, conclusione dei contratti, possa essere conteggiata come “unità produttiva”, difettando tale struttura dei necessari requisiti di indipendenza funzionale e imprenditoriale prevista dalla legge. Stiamo parlando del caso di un Commerciale che concluda un contratto con una Azienda di Bologna con altri 15 Dipendenti e che lavori da casa, perché vicino alla zona di commercializzazione (es. Milano).
In questo caso, ai fini dell’art. 18, i Dipendenti sono 16: si deve comprendere, cioè, nel conteggio complessivo, anche il Dipendente Commerciale che lavori da casa.
Potete trovare il testo della sentenza al link: http://www.lavorofacile.it/wp-content/uploads/2016/08/Cassazione-16mar2016_-15211-abitazione-unit---produttiva.pdf
NB:In questa nota, non si considera, per esigenze di semplificazione, il problema del conteggio dei dipendenti assunti, o cessati durante l’anno, dei tempi determinati, dei part time.
A questo tema, saranno dedicati aggiornamenti successivi.


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