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Channel: I COSTI DEL LAVORO
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LAVORO STAGIONALE EXTRA UE, I NUOVI PERMESSI DI SOGGIORNO - LA CIRCOLARE DEL MINISTERO DEL LAVORO

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Il 16 dicembre scorso, il Ministero del Lavoro ha emanato la Circolare applicativa nr. 37 del D.lgs. 203/16 di riforma dei permessi di lavoro stagionale per “Lavoratori Extra UE”.
La Circolare conferma i contenuti già anticipati nel ns post dedicato all’argomento, e introduce due importanti puntualizzazioni:
-Le norme sul “lavoro stagionale” si applicano al “settore agricolo” e del settore “turistico-alberghiero”.
Per l’individuazione delle lavorazioni “stagionali” passibili del nuovo permesso di soggiorno, il D.lgs. rinvia al DPR 1525/1963, contenente elencazione delle “attività stagionali”. Ai fini del rilascio del permesso, è necessario (così sembra) che il cittadino extra UE debba stipulare un contratto a termine a tutti gli effetti “stagionale” (ipotesi, come noto, speciale di contratto a termine) non un semplice contratto a termine, sia pure per la breve durata consentita dal permesso di soggiorno. Questa conclusione è coerente con il dettato letterale del D.lgs. 203/16, secondo cui il permesso è rilasciato per la stipula di “rapporto di lavoro subordinato a carattere stagionale” (e tale è quello ex DPR 1525/63, almeno sulla carta!). NB: Il DPR 1525/63 non risulta citato nel corpo del D.lgs. 206/16; lo stesso DPR, poi, appare molto vecchio e non aggiornato rispetto all’evoluzione del settore. Non si può, pertanto, escludere che, in futuro, il Ministero opti per una interpretazione più estensiva della nozione di “rapporto stagionale”. Ma sul punto, si dovranno attendere le necessarie evoluzioni ministeriali.
-La più rilevante novità del D.lgs. 208/16 riguarda il riconoscimento di un risarcimento del danno a favore del Lavoratore Extra UE cui sia negato il permesso di soggiorno “per colpa” (responsabilità esclusiva e diretta) del Datore di Lavoro. Il risarcimento, precisa il Ministero, è commisurato in base alla presunta durata del rapporto stagionale (se fosse stato stipulato) ed è riconosciuto in via giudiziaria. Il Ministero parrebbe escludere la competenza dell’IPL a comminare tale indennità per via di “diffida accertativa” ex. art. 12 D.lgs. 124/2004. Tale diffida è, infatti, ammessa a fronte di “inosservanze alla disciplina contrattuale da cui scaturiscono crediti patrimoniali in favore dei prestatori di lavoro”: e a tali connotati proprio non pare corrisponde il “risarcimento del danno” per lavoro stagionale, nella definizione della Circolare 37/2016. Ma il punto dovrà essere confermato in sede di prassi.


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