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Channel: I COSTI DEL LAVORO
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RIENTRO DEI CERVELLI (RICERCATORI) IN ITALIA- AGEVOLAZIONE FISCALE

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L’Agevolazione fiscale prevista dall’art. 44 DL 78/2010 per il “rientro dei cervelli” (Ricercatori) in Italia è stata “stabilizzata” dalla Legge di Stabilità 2017.
Ai Docenti e Ricercatori, in possesso di titolo di studio universitario o equiparato e non occasionalmente residenti all'estero, che abbiano svolto documentata attività di ricerca o docenza all'estero presso centri di ricerca pubblici o privati o Università per almeno due anni continuativi e che vengono a svolgere la loro attività in Italia, e che acquisiscano conseguentemente la residenza fiscale nel territorio dello Stato, il reddito di lavoro dipendente o autonomo, imponibile IRPEF, viene ridotto (ai fini IRPEF) del 90%.
L’imponibile IRPEF è calcolato sugli emolumenti percepiti.
Gli stessi emolumenti non concorrono alla formazione del valore della produzione netta dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP). Le disposizioni sopra citate si applicano a decorrere dal primo periodo d'imposta in cui il ricercatore diviene fiscalmente residente nel territorio dello Stato e nei tre periodi d'imposta successivi sempre che permanga la residenza fiscale in Italia.
I periodi agevolati equivalgono a quattro anni fiscali. La fruizione di tale agevolazione è incompatibile con l’agevolazione ex art. 16 D.lgs. 147/2015 (art. 2 dm 26/5/2016).

Segnalazione di un errore/refuso: Devono considerarsi in errore quegli articoli che quantificano in “tre” periodi d’imposta, il periodo fiscale agevolato.
La norma (art. 44.3°comma DL 78/2010, non modificato da art. 1.149°comma legge 232/16) precisa che l’agevolazione si applica “nel periodo d’imposta in cui il ricercatore diviene fiscalmente residente nel territorio dello Stato e nei tre periodi successivi”.
Non c’è possibilità di equivoco. Chi sostiene il contrario, non ha provveduto a ricostruire la successione nel tempo delle diverse versioni dell’art. 44.3°comma DL 78/2010. Fino al 31/12/2014, infatti, l’art. 44.3°comma quantificava in “tre anni” (1° periodo di imposta+2 successivi) il periodo agevolabile.
Ma dal 1/1/2015, per effetto della modifica del citato comma da parte dell’art.1.14°comma l. 190/2014, il periodo agevolabile è quantificabile in quattro anni.
Da allora, non è mutato nulla.


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