Cogliamo l’occasione per formulare un elenco ragionato di ns elaborazione che schematizza e puntualizza il contenuto della Circolare 25/2016 Euroconference (già segnalata dal sito dei Consulenti del Lavoro). La Circolare è importante, perché precisa quali istituti di diritto del lavoro, di previdenza, di assicurazione INAIL e fiscali sino estensibili alle “Unioni Civili”.
*L’Unione Civile non è immediatamente equiparata alla “famiglia”: l’Unione Civile è equiparata alla “famiglia” solo nei diritti riconosciuti alla “famiglia” da legge speciale. Non nei diritti riconosciuti dal Codice Civile (salvo espressa estensione della legge 76/2016).
Elenco tratto da Circolare 25/2016 Euroconference(CAVALIERI-CONTE)*
*Ricordiamo che l’Unione Civile è un semi-matrimonio per coppie unisessuali; non è la convivenza. L’Unione Civile è disciplinata dall’art. 1 commi 2-37; la “convivenza” (non solo unisessuale) è disciplinata dai commi 38 in avanti.
Ai componenti dell’Unione Civile (solo unisessuale: art. 1.2°comma legge 76/2016) sono riconosciuti i seguenti istituti già previsti per le famiglie (art. 1.20°comma legge 76/2010):
ISTITUTI CONTRATTUALI (LAVORO SUBORDINATO):
-Facoltà di revoca del consenso a clausole “elastiche” (part time) per assistere il partner affetto da patologie oncologiche;
-Priorità nella trasformazione in part time per assistere il partner affetto da patologie oncologiche;
-Divieto di dimissioni per “matrimonio” e speciali norme su “convalida dimissioni” (D.lgs. 198/2006);
-Norme speciali per la “successione” nell’indennità sostitutiva del preavviso e TFR , secondo gli artt. 2118-2120 Codice Civile (art. 1.17°comma legge 76/2016)*
-Diritto del partner, titolare dell’assegno di mantenimento dall’Ex-Coniuge divorziato a percepire il 40% del TFR dell’Ex Coniuge, che abbia cessato il rapporto di lavoro
ISTITUTI PREVIDENZIALI-ASSICURATIVI:
-Congedo Matrimoniale;
-Assegni familiari;
-Rendita INAIL, in caso di morte del Lavoratore per infortunio sul lavoro;
-Pensione diretta e di reversibilità, in caso di morte del pensionato o del Lavoratore assicurato;
-Diritto ai 3 giorni di permesso per gravi motivi familiari ex. art. 4 legge 53/2000;
-Diritto a 3 giorni di permesso, per assistere il partner Disabile (art. 33.3°comma legge 104/92);
-Congedo per gravi motivi familiari ex. art. 4 legge 53/2000;
-Congedo biennale in situazioni di gravità accertata, per il coniuge convivente di soggetto con handicapp(art. 42.5-bis D.lgs. 151/2001)
ISTITUTI FISCALI:
-Detrazione per coniuge a carico spetta anche in presenza di Unione Civile (se il partner percepisca reddito non superiore a € 2.840,51);
-Applicabilità degli istituti di Welfare Aziendale (art. 51.2°comma lett. f) e f-bis) TUIR), anche in presenza di Unione Civile.
*L’Unione Civile non è immediatamente equiparata alla “famiglia”: l’Unione Civile è equiparata alla “famiglia” solo nei diritti riconosciuti alla “famiglia” da legge speciale. Non nei diritti riconosciuti dal Codice Civile (salvo espressa estensione della legge 76/2016).
RACCOMANDAZIONE: Prima di riconoscere diritti, agevolazioni etc. alle “Unioni Civili” o alle Convivenze, assicurarsi che il diritto, l’agevolazione sia previsto dalla legge 76/2016.
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NORME DI RIFERIMENTO:
CHE COS’E’ UNA “UNIONE CIVILE” (ART. 1.2°COMMA LEGGE 76/2016):
Due persone maggiorenni dello stesso sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni.
UNIONE CIVILE: QUANDO E’ ASSIMILATA A “FAMIGLIA” (ART. 1.20°COMMA LEGGE 76/2016):
Al solo fine di assicurare l'effettivita' della tutela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi derivanti dall'unione civile tra persone dello stesso sesso, le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole «coniuge», «coniugi» o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonche' negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso. La disposizione di cui al periodo precedente non si applica alle norme del codice civile non richiamate espressamente nella presente legge, nonche' alle disposizioni di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184. Resta fermo quanto previsto e consentito in materia di adozione dalle norme vigenti*.
Circolare 25/2016 Euroconference, http://www.consulentidellavoro.it/files/PDF/2016/Riconoscimento_unioni_civili_impatto_sul_rapporto_di_lavoro.pdf