Il D.lgs. di riordino dei cd “controlli a distanza” ex. art. 4 l. 300/70 contiene una disposizione che consente il trattamento dei dati personali (a soli fini lavorativi) degli strumenti elettronici aziendali in uso al Dipendente come smartphone, tablet … le cui informazioni, le cui tracce potranno così essere valorizzate anche per provvedimenti disciplinari, senza più necessità di autorizzazione DTL o accordo sindacale.
Le Commissioni parlamentari competenti hanno espresso pesanti riserve circa la legittimità costituzionale di questa nuova previsione di legge, anche in relazione alle disposizioni UE sulla Privacy.
L’Esecutivo ha deciso di confermare il D.lgs., riservandosi in via successiva di introdurre sanzioni penali, per bilanciare le tutele.
Ciò induce un’incertezza (al momento) non eliminabile; l’indicazione da seguire, quando tale disposizione entrerà in vigore, è quella di non assecondare alcuna richiesta dei Clienti in questa materia, almeno finchè il Ministero del Lavoro non avrà fornito le necessarie indicazioni di prassi. In casi come questi, dove il rischio di invalidazione delle norme in sede UE o di Giustizia Costituzionale è molto elevato, l’unica certezza per i Clienti è seguire la prassi amministrativa (che garantisce loro una maggiore tutela, in forza del cd “principio dell’affidamento amministrativo”).
A disposizione per aggiornamenti
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LA RIFORMA DEL CONTROLLO A DISTANZA-PROBLEMI
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