Vi informiamo che è da poco stata pubblicata la Lettera Circolare Prot. nr. 37/0016494 con la quale il Ministero del Lavoro, nelle prime more di applicazione dell’art. 22 D.lgs. 151/2015 di riforma della maxi-sanzione, definisce il regime “intertemporale” delle nuove disposizioni, in relazione alle condotte accertate dagli Ispettori.
Per le condotte che gli Ispettori abbiano accertato essere “cessate ed iniziate” prima del 24/9 us., si applicano le previgenti sanzioni pecuniarie come definite dal DL 150/2013 conv. in l. 27/2014: a queste condotte, non sarà applicata la diffida ex. art. 13 D.lgs. 124/04. Viceversa, per le condotte che gli Ispettori abbiano accertato essere “cessate ed iniziate” dopo il 24/9 us. si applicano le nuove sanzioni pecuniarie: a queste condotte, si applicano le nuove regole del D.lgs. 151/2015, che ammettono la diffida. Inoltre, non si applicheranno contestualmente le sanzioni per omessa comunicazione al CPI, come da nuove disposizioni vigenti.
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NUOVA MAXISANZIONE, IL DIRITTO INTERTEMPORALE APPLICABILE
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