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Channel: I COSTI DEL LAVORO
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RAPPORTO A TERMINE, DIRITTO DI PRECEDENZA E MANSIONI: SEGNALAZIONE DI UN CASO PROBLEMATICO

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Con riguardo alle recenti innovazioni nella contrattualistica a termine, introdotte dal D.lgs. 81/2015, si segnala un rilevante problema di coordinamento tra le nuove disposizioni che ex. art. 2103 Codice Civile regolano l’inquadramento dei dipendenti, e le disposizioni ex. art. 24 D.lgs. 81 che regolano l’esercizio del “diritto di precedenza” dei lavoratori a termine.
L’art. 24.1°comma D.lgs 81 cit., infatti, vincola l’esercizio del diritto di precedenza all’assunzione a tempo indeterminato del Lavoratore già a termine, per l’espletamento delle “stesse mansioni”.
L’impressione è che, in parte qua, i testi legislativi abbiano codificato un diritto all’inquadramento del Dipendente “speciale” rispetto alla nuova previsione ex. art. 2103 Codice Civile.
Balza all’occhio, al riguardo, l’omologa disposizione prevista per il part time (diritto di precedenza alla trasformazione oraria full time): in questo caso, il “diritto di precedenza” del Dipendente è vincolato all’ “espletamento delle stesse mansioni”, ovvero a “mansioni di pari livello e categoria legale”: una dizione certo più in linea con la riforma dell’art. 2103 Codice Civile, e che pare proprio ammettere un inquadramento del Lavoratore più coerente con il nuovo regime di inquadramento.
Nel caso, però, dell’art. 24.1°comma D.lgs. 81, l’inquadramento pare ancorato a regole spiccatamente “speciali” e diverse da quelle generali ex. art. 2103 Codice Civile.
E c’è anche qualcosa in più: nel caso del rapporto a termine, la norma prima “fotografa” la mansione esercitata dal Dipendente, poi, in caso di esercizio del diritto di precedenza, vincola il Datore ad assumere il Dipendente per “quella” mansione, non un’altra. Diversa, come visto, è la previsione del part time, dove al Datore è consentito un margine discrezionale di scelta, senza restare vincolato alla mansione esercitata dal Lavoratore al momento dell’esercizio del diritto di precedenza.
Nel caso del rapporto a termine, il diritto del Dipendente, quindi, non pare riguardare solo l’assunzione a tempo indeterminato, ma anche l’inquadramento.
Essendo tale inquadramento predeterminato dalla legge, in evidente “deroga” all’art. 2103 Codice Civile, la sua modificazione dovrebbe avvenire (è coerente ritenerlo) solo con le procedure di “demansionamento in deroga” consentite dal Jobs Act. Non così, nel rapporto part time, dove la dizione legislativa utilizzata pare ammettere un inquadramento del Dipendente, a “maglie larghe”, secondo la nuova disciplina. Questo aspetto, evidentemente, va più approfonditamente disaminato nei mesi prossimi, auspicabilmente in sede di Interpello ministeriale. A disposizione per approfondimenti


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