Se la festività (religiosa o civile) coincide con la domenica non spetta alcuna maggiorazione retributiva (giornaliera) al Lavoratore dipendente pubblico: al Pubblico Impiego, in altre parole, non si applica l’art. 5.3°comma l. 260/49.
E’ quanto disposto dalla Corte Costituzionale, con sentenza nr. 150/2015, che ha confermato quanto, sul punto, disposto, in via di “interpretazione autentica”, dalla “legge finanziaria per il 2006” (Art. 1.224°comma l. 266/05).
La Corte ha ritenuto coerente la disposizione contenuta nella l. 266/2005, e l’ha intesa come operazione “meramente ricognitiva” del diritto vigente, stante la mancata recezione dell’art. 5 cit. l. 260/49 da parte della contrattazione collettiva del Pubblico Impiego successiva alla prima privatizzazione (1994-97). Mancata ricezione che, ex. art. 69.1°comma D.lgs. 165/2001, ha determinato la disapplicazione in parte qua della l. 260/49. Questa regola, pertanto, si consolida ai fini della prassi contrattuale e retributiva del Pubblico Impiego.
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FESTIVITA' COINCIDENTE CON LA DOMENICA, NIENTE COMPENSO AGGIUNTIVO PER DIPENDENTI PUBBLICI-FLASH
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