*ELABORAZIONE DEI CONTENUTI DELL’INTERPELLO MIN. LAV. 18/2016
Un’Azienda applica un CCNL (es. Commercio), ma, non essendo iscritta al Sindacato Datorile stipulante, non versa il cd “contributo di assistenza contrattuale” previsto nel medesimo CCNL (art. 40 CCNL Commercio).
Questa omissione non determina riflessi negativi ai fini del DURC: lo ha chiarito definitivamente il Ministero del Lavoro, con Interpello nr. 18/2016. Il Ministero del Lavoro ha chiarito che l’art. 1.1175°comma l. 296/2006 subordina sì il riconoscimento del DURC alle imprese che siano rispettose di “accordi collettivi nazionale e di secondo livello”, ma solo con riguardo “alla parte normativa ed economica”, non alla cd “parte obbligatoria” (ovvero alle norme prettamente sindacali).
E nella cd “parte obbligatoria” va certamente annoverato il cd “contributo di assistenza contrattuale” ex. art. 40 CCNL Commercio, richiesto “per assicurare l’efficienza delle Strutture sindacali e dei Datori di Lavoro”.
Il mancato versamento di tale contributo, pertanto, non ha alcuna rilevanza ai fini della non regolarità contributiva (DURC).
Pertanto, la fruizione dei benefici normativi e contributivi previsti dalle disposizioni di legge non può essere negata all’impresa non iscritta all’Associazione firmataria del CCNL che intende applicare, qualora la stessa non abbia provveduto al versamento del contributo di assistenza contrattuale.
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CONTRIBUTO ASSISTENZA CONTRATTUALE IRRILEVANTE AI FINI DURC*
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